Art. 11.
(Procedimenti giudiziari).

      1. Nei procedimenti giudiziari relativi alla separazione dei coniugi, al divorzio, all'adozione, all'affido, all'interdizione e all'inabilitazione e in quelli relativi, in generale, a questioni di diritto familiare, l'autorità giudiziaria può assumere le proprie determinazioni solo dopo aver acquisito il previo parere di un consultorio familiare accreditato.
      2. Il consultorio provvede a rendere il parere di cui al comma 1 entro il termine di volta in volta determinato dall'autorità giudiziaria e, comunque, non oltre quattro mesi dalla comunicazione della richiesta formulata dall'autorità giudiziaria che, in mancanza, provvede in ogni caso.
      3. Nei procedimenti di separazione di natura contenziosa e di divorzio, l'autorità giudiziaria, una volta esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione tra i coniugi e adottati i provvedimenti presidenziali temporanei e urgenti ritenuti opportuni nell'interesse dei coniugi e della

 

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prole, anche al fine dell'acquisizione del parere di cui al comma 1, sospende il procedimento, per un periodo non superiore a sei mesi, rinviando il caso a un consultorio familiare accreditato. Quest'ultimo, sentiti i coniugi, li aiuta nell'ambito di una mediazione familiare a comporre i propri conflitti e a concordare il regime familiare e, in ogni caso, rende il parere di cui al comma 1.